Fai all'amore? Se lei cambia idea sei uno stupratore!

Una sentenza della Suprema Corte di Cassazione stabilisce che "il consenso agli atti sessuali deve permanere per tutta la durata del rapporto senza soluzione di continuità" e che il consenso all'amore "prestato in origine" non dà diritto al partner di proseguire il rapporto se il sì viene revocato per un ripensamento.

L’uomo è per la cultura dominante, di cui si fa interprete la Cassazione, di per sé molestatore, prevaricatore e stupratore. Perciò se durante una relazione con la sua donna o, addirittura, durante l’atto sessuale stesso, non ha un permesso chiaro, esplicito, definito, magari addirittura scritto!, è passibile di una condanna per stupro.
E' il caso di un cittadino rumeno, V.B., che nell'ottobre del 2001 era stato denunciato da una giovane moldava con la quale aveva una relazione, per averla "costretta a subire per tre volte, contro la sua volontà, dei rapporti sessuali completi". La Corte d'appello di Venezia, nel novembre del 2004, aveva condannato l'uomo a quattro anni e due mesi di reclusione per violenza sessuale e lesioni e a risarcire la donna con 20 mila euro. Al di là del caso specifico, la Suprema corte, cui si è rivolto V.B. che si è visto respingere il ricorso, più in generale ha ricordato che per evitare una condanna per violenza sessuale deve esserci un consenso incondizionato per tutta la durata del rapporto.
Scrive il relatore Ciro Petti della Terza sezione penale, nella sentenza 23142, che "l'esistenza di un rapporto di coppia coniugale o paraconiugale non dà all'interno di tale rapporto il diritto di esigere l'amplesso" poichè "il consenso agli atti sessuali deve permanere per tutta la durata del rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di cui all'articolo 609 bis anche la prosecuzione del rapporto nel caso in cui il consenso originariamente prestato sia stato poi revocato".
In epoca di fecondazione artificiale, l’unione fisica dei corpi, il fare all’amore, come si diceva una volta, non è più parte integrante del rapporto, la dimensione materiale dove si realizza il superamento del nostro piccolo io per una realtà non più solo fisica dove uomo e donna superano i propri limiti per fondersi e percepire un Sé più grande.
L’atto sessuale è diventato poco più che un atto meccanico, una concessione all’uomo (del desiderio della donna non si parla mai!), un atto di libidine per lo più maschile generato da una specifica produzione ormonale e finalizzato allo scarico di sperma in eccesso.
Di procreazione non se ne parla ormai più da tempo. Di amore nemmeno. Ma neanche di un sano e semplice rapporto sessuale, comunque atto d’amore, seppur transitorio e superficiale.
La legge dello Stato entra così nelle nostre relazioni e nelle nostre camere da letto per sancire ciò che può o non può essere fatto, stabilisce quando far valere il diritto di esigere l’amplesso e se il consenso agli atti sessuali sia stato dato o estorto.
Di questo passo, a quando la condanna di quel maschio che non avrà soddisfatto adeguatamente la sua partner? Sarà semplicemente multato o questo costituirà precedente per chiedere la separazione e il pagamento degli alimenti?

Che tristezza!

[30 giugno 2005]